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Armadi spogliatoio: adempimenti

Gli armadi spogliatoio in metallo non sono soltanto un freddo oggetto in cui rinchiudere le proprie cose, ma una parte importante della nostra giornata lavorativa: la normativa 626 prevede che gli imprenditori forniscano ai loro lavoratori appositi locali in cui possano cambiarsi per indossare indumenti di lavoro specifici (grembiuli, camici, uniformi, divise, etc).
All’interno degli spogliatoi, inoltre, devono essere disponibili armadi metallici o in HPL che permettano ad ogni lavoratore di poter chiudere a chiave i propri indumenti durante il tempo di lavoro: normali armadietti spogliatoio di varie dimensioni dotati di serratura individuale.
La legge, tuttavia, specifica che: “nel caso in cui i suddetti lavoratori svolgano attività insudicianti, polverose, con sviluppo di fumi o vapori contenenti in sospensione sostanze untuose o incrostanti, nonché in quelle dove si usano sostanze venefiche, corrosive o infettanti o comunque pericolose, gli armadi per gli indumenti da lavoro devono essere separati da quelli per gli indumenti privati”.
Possono essere adottate due soluzioni: fornire due armadietti per ogni lavoratore, o utilizzare degli speciali armadietti spogliatoio con divisorio interno sporco pulito, che permettono di tenere separati gli indumenti sporchi da quelli puliti.

La legge 626 – art. 40 (Spogliatoi e armadi per il vestiario) prevede i seguenti adempimenti:

1. Locali appositamente destinati a spogliatoi devono essere messi a disposizione dei lavoratori quando questi devono indossare indumenti di lavoro specifici e quando per ragioni di salute o di decenza non si può loro chiedere di cambiarsi in altri locali.
2. Gli spogliatoi devono essere distinti fra i due sessi e convenientemente arredati.
3. I locali destinati a spogliatoio devono avere una capacità sufficiente, essere possibilmente vicini ai locali di lavoro aerati, illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la stagione fredda e muniti di sedili.
4. Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature Armadietti spogliatoio classici, sporco pulito, con tramezza, acciaio inox, sovrapposti, che consentano a ciascun lavoratore di chiudere a chiave i propri indumenti durante il tempo di lavoro.
5. Qualora i lavoratori svolgano attività insudicianti, polverose, con sviluppo di fumi o vapori contenenti in sospensione sostanze untuose od incrostanti, nonchè in quelle dove si usano sostanze venefiche, corrosive od infettanti o comunque pericolose, gli armadi per gli indumenti da lavoro devono essere separati da quelli per gli indumenti privati. Armadietti con divisorio sporco pulito.
6. Qualora non si applichi il comma 1 ciascun lavoratore deve poter disporre delle attrezzature di cui al comma 4 per poter riporre i propri indumenti.

PRECISAZIONE: IL TESTO DELLA NORMA SOPRA RIPORTATO DELINEA I CARATTERI GENERALI A CUI IL DATORE DI LAVORO SI DEVE ATTENERE PER ESSERE IN REGOLA CON QUANTO PREVISTO DAL DLG 626/94

Sedie ufficio e UNI 1335: principi ergonomici e requisiti funzionali minimi

Le condizioni di lavoro e la protezione delle persone che lavorano in ufficio, in termini di sicurezza e salute, prevedono che le “sedie da lavoro per ufficio” vengano prodotte secondo i principi ergonomici ed i requisiti funzionali minimi contenuti nelle seguenti norme:

UNI EN 1335-1, dimensioni e determinazione delle dimensioni;
UNI EN 1335-2, requisiti di sicurezza;
UNI EN 1335-3, metodi di prova per la sicurezza.

Le sedie sono catalogate, in base a specifiche caratteristiche prestazionali e dimensionali, in tre diverse classi.
La classe A prevede i requisiti dimensionali più restrittivi, rispetta maggiormente le dimensioni antropometriche dal 5% al 95% della popolazione.
La classe B prevede i requisiti intermedi tra le classi, rispettando i requisiti minimi richiesti dal D.Lgs. 626.
La classe C è caratterizzata dai requisiti minimi.

Sono state pubblicate nello scorso mese di giugno 2009 le revisioni di due norme che interessano la sicurezza e la salute delle persone che lavorano in ufficio: si tratta di due documenti relativi alle sedie da lavoro per ufficio, che devono essere prodotte e commercializzate secondo specifici requisiti funzionali e principi ergonomici per permettere al lavoratore di mantenere una postura corretta.

Resta in vigore la norma UNI EN 1335-1 : 2000 “Mobili per ufficio – Sedia da lavoro per ufficio – Dimensioni – Determinazione delle dimensioni” che specifica sia le dimensioni di tre tipologie di sedie (A, B e C) sia i metodi di prova per la determinazione di tali dimensioni. Per sedia da lavoro per ufficio nella norma si intende “una seduta per una persona, con schienale, con o senza braccioli” dove “la parte superiore della sedia, che include il sedile, ruota nel piano orizzontale ed è regolabile in altezza”.

La prima revisione riguarda la norma UNI EN 1335-2 : 2009 “Mobili per ufficio – Sedia da lavoro per ufficio – Parte 2: Requisiti di sicurezza” che specifica i requisiti meccanici di sicurezza delle sedie da lavoro per ufficio: tali requisiti sono basati su un utilizzo giornaliero di 8 ore da parte di una persona di peso non superiore a 110 kg. L’Appendice A della norma include carichi, masse e cicli di prove di sicurezza.

La UNI EN 1335-3 : 2009 “Mobili per ufficio – Sedia da lavoro per ufficio – Parte 3: Metodi di prova” specifica invece i metodi di prova per verificare la stabilità, la resistenza e la durabilità delle sedie da lavoro per ufficio. Non specifica le prove relative all’omologazione di singoli componenti: le prove devono essere applicate alla sedia vista come un articolo di arredamento, completamente assemblata e pronta per l’uso. Le prove, che consistono nell’applicazione -alle varie parti del prodotto- di forze che simulano un utilizzo funzionale normale, sono state messe a punto per valutare le proprietà della sedia da lavoro e non riguardano i materiali, il design, il processo di produzione.

Armadietti spogliatoio quale normativa?

Armadi Spogliatoio e armadi per il vestiario a norma legge 626

La legge 626 – art. 40 prevede i seguenti adempimenti:
1. Locali appositamente destinati a spogliatoi devono essere messi a disposizione dei lavoratori quando questi devono indossare indumenti di lavoro specifici e quando per ragioni di salute o di decenza non si può loro chiedere di cambiarsi in altri locali.
2. Gli spogliatoi devono essere distinti fra i due sessi e convenientemente arredati.
3. I locali destinati a spogliatoio devono avere una capacità sufficiente, essere possibilmente vicini ai locali di lavoro aerati, illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la stagione fredda e muniti di sedili.
4. Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature Armadietti spogliatoio classici, sporco pulito, con tramezza, acciaio inox, sovrapposti, che consentano a ciascun lavoratore di chiudere a chiave i propri indumenti durante il tempo di lavoro.
5. Qualora i lavoratori svolgano attività insudicianti, polverose, con sviluppo di fumi o vapori contenenti in sospensione sostanze untuose od incrostanti, nonchè in quelle dove si usano sostanze venefiche, corrosive od infettanti o comunque pericolose, gli armadi per gli indumenti da lavoro devono essere separati da quelli per gli indumenti privati. Armadietti con divisorio sporco pulito.
6. Qualora non si applichi il comma 1 ciascun lavoratore deve poter disporre delle attrezzature di cui al comma 4 per poter riporre i propri indumenti.

PRECISAZIONE: IL TESTO DELLA NORMA SOPRA RIPORTATO DELINEA I CARATTERI GENERALI A CUI IL DATORE DI LAVORO SI DEVE ATTENERE PER ESSERE IN REGOLA CON QUANTO PREVISTO DAL DLG 626/94

Mai più appalti al massimo ribasso

Molti appalti pubblici usano la formula del massimo ribasso portando così a forme di sfruttamento del personale ed a usare materiali scadenti ed a qualsiasi forma di risparmio.

Le aste al ribasso mi ricordano molto le macchinette mangiasoldi dei bar. Lo sventurato di turno ci mette qualche euro sperando di portarsi a casa un discreto gruzzolo ma alla fine del gioco si ritrova più leggero di prima… 🙂

Guardate questa fornitura fatta qualche anno fa ad un ente nella zona di Ascoli Piceno: la scrivania flette… forse un po’ troppo

Il vero problema forse non è l’appalto al massimo ribasso, ma la mancanza di veri controlli tecnici da parte degli uffici pubblici comunali, provinciali, regionali. Penso comunque che la formula del massimo ribasso sia da cancellare, anche proprio come concetto (è infatti ‘ribasso’ in tutti i sensi, anche e soprattutto qualitativo delle opere e quindi cosa anti-economica… e poi può significare lavoro in nero, sfruttamento, inadempienze intorno la sicurezza sul lavoro….) e sostituito da un nuovo concetto, un modo diverso e più naturalmente adeguato di intendere l’ appalto e il suo costo.

Purtroppo viviamo in un paese dove la corruzione è altamente diffusa, tanto che nelle classifiche mondiali siamo molto lontani dai primi…

Che fare??