Armadi Spogliatoio e armadi per il vestiario a norma legge 626
La legge 626 – art. 40 prevede i seguenti adempimenti:
1. Locali appositamente destinati a spogliatoi devono essere messi a disposizione dei lavoratori quando questi devono indossare indumenti di lavoro specifici e quando per ragioni di salute o di decenza non si può loro chiedere di cambiarsi in altri locali.
2. Gli spogliatoi devono essere distinti fra i due sessi e convenientemente arredati.
3. I locali destinati a spogliatoio devono avere una capacità sufficiente, essere possibilmente vicini ai locali di lavoro aerati, illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la stagione fredda e muniti di sedili.
4. Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature Armadietti spogliatoio classici, sporco pulito, con tramezza, acciaio inox, sovrapposti, che consentano a ciascun lavoratore di chiudere a chiave i propri indumenti durante il tempo di lavoro.
5. Qualora i lavoratori svolgano attività insudicianti, polverose, con sviluppo di fumi o vapori contenenti in sospensione sostanze untuose od incrostanti, nonchè in quelle dove si usano sostanze venefiche, corrosive od infettanti o comunque pericolose, gli armadi per gli indumenti da lavoro devono essere separati da quelli per gli indumenti privati. Armadietti con divisorio sporco pulito.
6. Qualora non si applichi il comma 1 ciascun lavoratore deve poter disporre delle attrezzature di cui al comma 4 per poter riporre i propri indumenti.
PRECISAZIONE: IL TESTO DELLA NORMA SOPRA RIPORTATO DELINEA I CARATTERI GENERALI A CUI IL DATORE DI LAVORO SI DEVE ATTENERE PER ESSERE IN REGOLA CON QUANTO PREVISTO DAL DLG 626/94
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ringrazio anticipatamente per la gentilezza