Le condizioni di lavoro e la protezione delle persone che lavorano in ufficio, in termini di sicurezza e salute, prevedono che le “sedie da lavoro per ufficio” vengano prodotte secondo i principi ergonomici ed i requisiti funzionali minimi contenuti nelle seguenti norme:
UNI EN 1335-1, dimensioni e determinazione delle dimensioni;
UNI EN 1335-2, requisiti di sicurezza;
UNI EN 1335-3, metodi di prova per la sicurezza.
Le sedie sono catalogate, in base a specifiche caratteristiche prestazionali e dimensionali, in tre diverse classi.
La classe A prevede i requisiti dimensionali più restrittivi, rispetta maggiormente le dimensioni antropometriche dal 5% al 95% della popolazione.
La classe B prevede i requisiti intermedi tra le classi, rispettando i requisiti minimi richiesti dal D.Lgs. 626.
La classe C è caratterizzata dai requisiti minimi.
Sono state pubblicate nello scorso mese di giugno 2009 le revisioni di due norme che interessano la sicurezza e la salute delle persone che lavorano in ufficio: si tratta di due documenti relativi alle sedie da lavoro per ufficio, che devono essere prodotte e commercializzate secondo specifici requisiti funzionali e principi ergonomici per permettere al lavoratore di mantenere una postura corretta.
Resta in vigore la norma UNI EN 1335-1 : 2000 “Mobili per ufficio – Sedia da lavoro per ufficio – Dimensioni – Determinazione delle dimensioni” che specifica sia le dimensioni di tre tipologie di sedie (A, B e C) sia i metodi di prova per la determinazione di tali dimensioni. Per sedia da lavoro per ufficio nella norma si intende “una seduta per una persona, con schienale, con o senza braccioli” dove “la parte superiore della sedia, che include il sedile, ruota nel piano orizzontale ed è regolabile in altezza”.
La prima revisione riguarda la norma UNI EN 1335-2 : 2009 “Mobili per ufficio – Sedia da lavoro per ufficio – Parte 2: Requisiti di sicurezza” che specifica i requisiti meccanici di sicurezza delle sedie da lavoro per ufficio: tali requisiti sono basati su un utilizzo giornaliero di 8 ore da parte di una persona di peso non superiore a 110 kg. L’Appendice A della norma include carichi, masse e cicli di prove di sicurezza.
La UNI EN 1335-3 : 2009 “Mobili per ufficio – Sedia da lavoro per ufficio – Parte 3: Metodi di prova” specifica invece i metodi di prova per verificare la stabilità, la resistenza e la durabilità delle sedie da lavoro per ufficio. Non specifica le prove relative all’omologazione di singoli componenti: le prove devono essere applicate alla sedia vista come un articolo di arredamento, completamente assemblata e pronta per l’uso. Le prove, che consistono nell’applicazione -alle varie parti del prodotto- di forze che simulano un utilizzo funzionale normale, sono state messe a punto per valutare le proprietà della sedia da lavoro e non riguardano i materiali, il design, il processo di produzione.
ciao! io ho una sedia stokke e sono molto contento!
si, è vero Simone, l’ho provata, originale stokke, molto comoda… e la schiena ringrazia.
Però col tempo ho iniziato ad avere dolore alle ginocchia… cosa consigli?
alcuni modelli hanno ginocchiere regolabili, a volte è solo questione di trovare l’inclinazione giusta. Comunque un periodo di allenamento è necessario a molti prima di abituarsi. se vuoi qui ci sono le mie recensioni sulle sedie ergonomiche che ho provato fin ora.
interessanti le tue recensioni, Simone. Ho visto anche Aeron 😉
Ciao a Tutti ! Avete fatto molto bene ad evidenziare i contenuti della normativa comunitaria UNI EN 1335 parte 1 – 2 – 3 – a mio parere moltissime utenze confondono ( alla grande ) tra il principio ispiratore di una normativa comunitaria ( 1335 ) con quella nazionale ( ex Dlgs 626/94 oggi Dlgs 81/08 ). Spesso e volentieri ” la confusione ” fa molto comodo perchè costituisce anche una sorta di ” disimpegno colposo ” da parte dell’ utente che acquista prevalentemente il prezzo ( spesso il più basso….. a patto che risponda alle norme ). Ma quali norme ?
DIFFERENZA la normativa comunitaria ( 1335 ) è un insieme di caratteristiche tecniche che sono il frutto di anni di esperienza di gruppi di lavoro europei e multidisciplinari che hanno avuto l’ obiettivo di accontentare ( sempre ) i produttori ma anche a favore degli utenti ( e della loro salute, anche psicofisica ).
In ambito comunitario ( esempio ) gli olandesi ( limitatamente alle forniture pubbliche ) hanno elevato i requisiti e hanno creato specifiche tali da soddisfare un numero più ampio di popolazione: praticamente la statura meno alta e quella più alta ( se ricordate Edgar Davids e Ruud Gullit !! ) – in Germania non sono arrivati a tanto ma la conformità alla 1335 è un obbligo ( anche sociale ). E IN ITALIA ? ( ma non solo, vi potrei citare altri paesi mediterranei !!!!!!!!!!!!!!!) – in Italia NON è cambiato nulla, nel senso che i requisiti previsti dal Dlgs 81/08 ( ex Dlgs 626 ) continuano ad AFFERMARE che i requisiti di un sedile da lavoro devono SODDISFARE i minimi di sicurezza: a distanza di quasi 30 anni ( dal 19 settembre 1994 entrata in vigore Dlgs 626 e prima ancora nel 1990 con la direttiva 270 ) NON ho ancora capito perchè LA QUALITA’ DELLA VITA OPERATIVA DEL VIDEOTERMINALISTA sia da considerare ” AL MINIMO ” e NON, senza esagerare, un Dovere / Diritto di chi lavora ( oltre che per le aziende anche per se stesso e per il responabile piacere di offrire un rendimento adeguato alla propria mansione ). L’ Operatore/Addetto, videoterminalista o non, è il BENE più PREZIOSO di un’ Azienda ed è anche per merito del suo rendimento / contributo che si ottengono risultati & successi ! E non solo sedili ma anche molte altre soluzioni DAVVERO ergonomiche che migliorano la qualità della vita operativa – dico DAVVERO perchè, purtroppo, molti se ne ” ABUSANO ” dichiarando i loro prodotti ergonomici senza averne alcun diritto ( anche morale oltre che sociale). Concludo ” affermando ” che più che di norme dovremmo cambiare ( e far cambiare ) mentalità a chi acquista: NON dimentichiamoci che, nella maggioranza dei casi, chi acquista lo fa per nome e conto della propria azienda e NON per chi dovrà utilizzare l’ oggetto ( es. il sedile da lavoro ). Lo sapevate che NON potrebbe farlo in ” autonomia “, soprattutto nelle grandi aziende, ma dovrebbe consultare il Medico Competente / il RSSP ( Responsabile Servizi Prevenzione e Protezione ) e il RSL ( Responsabile Sicurezza dei Lavoratori ) ? ?
BUON LAVORO A TUTTE / TUTTI & O MEGLIO BUONE VACANZE !!
Ciao, alla prossima !
LG
interessanti le tue recensioni, Simone. Ho visto anche Aeron ;);. All the best!!
“Lo sapevate che NON potrebbe farlo in ” autonomia “, soprattutto nelle grandi aziende, ma dovrebbe consultare il Medico Competente / il RSSP ( Responsabile Servizi Prevenzione e Protezione ) e il RSL ( Responsabile Sicurezza dei Lavoratori ) ? ?”
Le semplificazioni avanzano??
Volevo sapere a chi rivolgermi per fare cambiare le sedie
Buongiorno Marcello,
se ha la necessità di cambiare le sue sedute può scrivere a info@lamercanti.it. Saremo lieti di fornirle consigli ed eventuali preventivi a seconda di quelle che sono le sue necessità. Grazie