Molto ed elenco subito le voci di risparmio più importanti che, a seconda delle dimensioni del magazzino dell’azienda, possono essere più o meno elevate.
Prima di tutto vorrei fare una semplice riflessione su ciò che giornalmente accade nei magazzini.
Negli ambienti destinati allo stoccaggio delle merci, siano esse materie prime, semilavorati o prodotti finiti abitualmente coesistono:
– il capannone
– l’impiantistica elettrica, idraulica
– l’eventuale impianto antincendio e di spegnimento
– il personale
– i mezzi per la movimentazione
– le attrezzature di lavoro, tra cui le scaffalature metalliche.
Le manutenzioni sull’immobile, sugli impianti elettrici e idraulici normalmente si fanno all’occorrenza e aggiungerei tempestivamente (quale imprenditore non si mobilita immediatamente se dal tetto entra acqua, se c’è un guasto all’impianto elettrico, o una perdita nell’impianto idraulico).
La manutenzione sugli impianti antincendio è obbligatoria e periodica. Anche i mezzi per la movimentazione sono sottoposti a manutenzioni ordinarie programmate. Il datore di lavoro deve far sottoporre i dipendenti a visita medica periodica.
Tutte le azioni sopra descritte vengono svolte sia perché sono per legge obbligatorie, per il rispetto della normativa sulla sicurezza, sia perché provocano un danno economico e di servizio immediatamente visibile(fermi produzione, danneggiamento merci, maggiori pericoli per la salute dei lavoratori, rischi per le coperture assicurative, ecc.)
Ho lasciato per ultime le attrezzature di lavoro tra le quali molti non sanno che rientrano le scaffalature metalliche. L’imprenditore nei confronti delle attrezzature di lavoro ha un comportamento orientato alla manutenzione straordinaria quindi all’intervento solo in presenza di guasti.
Questo modo di fare è sbagliato per due motivi.
Il primo è che il d. lgs 81/2008(che ha sostituito la legge 626), che dà disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, all’art. 71 comma 4 troviamo:
†Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
a) le attrezzature di lavoro siano:
1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso;
2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all’articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione;
3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all’articolo 18, comma 1, lettera z);
b) siano curati la tenuta e l’aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previstoâ€.
All’interno dello stesso articolo 71 troviamo ulteriori prescrizioni per alcune tipologie di attrezzature di lavoro, tra le quali sicuramente rientrano le scaffalature metalliche, in particolare riporto i commi 8, 9, 11:
“8. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, provvede affinché:
a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l’installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l’installazione corretta e il buon funzionamento;
b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte:
1) ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi;
2) ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività ;
c) gli interventi di controllo di cui alle lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l’efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente.
9. I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.
11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche è effettuata dall’ISPESL che vi provvede nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL e o di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate dai soggetti di cui al precedente periodo, che vi provvedono nel termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati, con le modalità di cui al comma 13. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.
In sintesi, dall’analisi dei commi come sopra riportati, risulta che l’ispezione e la manutenzione delle scaffalature metalliche è obbligatoria, va eseguita da personale idoneo ed abilitato, e periodicità e tipologia degli interventi sono riportati nel manuale di uso e manutenzione che obbligatoriamente il costruttore delle scaffalature metalliche deve rilasciare.
Questo è il primo errore dell’imprenditore nel non effettuare l’ispezione e manutenzione periodica degli impianti di scaffalatura. Il secondo errore in questo modo di fare è legato alle implicazioni economiche(e qui torno al discorso iniziale sul risparmio).
Effettuando sull’impianto di scaffalatura una manutenzione programmata, è possibile evitare situazioni di pericolo che possono provocare incidenti, infortuni, e impedire interruzioni dell’attività ottimizzando l’uso del magazzino(e questi sono risparmi che ciascun imprenditore nella propria realtà aziendale può quantificare).
Le ispezioni programmate evitano:
1) Infortuni alle persone
2) Danni ai materiali
3) Interruzione dell’attività produttiva
4) Perdite di funzionalità e conseguenti perdite economiche
5) Procedimenti penali a carico dell’acquirente per non aver effettuato una manutenzione corretta
Ciò dovrebbe spingere l’imprenditore a effettuare le ispezioni e manutenzioni periodiche delle scaffalature metalliche, più che gli obblighi di legge. Sono convinto che se si entrasse nell’ordine di idee che la sicurezza nei luoghi di lavoro è un valore aggiunto per l’azienda, il titolare dell’impresa avrebbe tutto l’interesse a fare il massimo invece di viverla come un obbligo legato al rispetto di una legge che molto spesso è anche difficile da comprendere.
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