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Ispezione periodiche scaffalature Magazzino: si risparmia?

Molto ed elenco subito le voci di risparmio più importanti che, a seconda delle dimensioni del magazzino dell’azienda, possono essere più o meno elevate.
Prima di tutto vorrei fare una semplice riflessione su ciò che giornalmente accade nei magazzini.

Negli ambienti destinati allo stoccaggio delle merci, siano esse materie prime, semilavorati o prodotti finiti abitualmente coesistono:
– il capannone
– l’impiantistica elettrica, idraulica
– l’eventuale impianto antincendio e di spegnimento
– il personale
– i mezzi per la movimentazione
– le attrezzature di lavoro, tra cui le scaffalature metalliche.

Le manutenzioni sull’immobile, sugli impianti elettrici e idraulici normalmente si fanno all’occorrenza e aggiungerei tempestivamente (quale imprenditore non si mobilita immediatamente se dal tetto entra acqua, se c’è un guasto all’impianto elettrico, o una perdita nell’impianto idraulico).

La manutenzione sugli impianti antincendio è obbligatoria e periodica. Anche i mezzi per la movimentazione sono sottoposti a manutenzioni ordinarie programmate. Il datore di lavoro deve far sottoporre i dipendenti a visita medica periodica.
Tutte le azioni sopra descritte vengono svolte sia perché sono per legge obbligatorie, per il rispetto della normativa sulla sicurezza, sia perché provocano un danno economico e di servizio immediatamente visibile(fermi produzione, danneggiamento merci, maggiori pericoli per la salute dei lavoratori, rischi per le coperture assicurative, ecc.)

Ho lasciato per ultime le attrezzature di lavoro tra le quali molti non sanno che rientrano le scaffalature metalliche. L’imprenditore nei confronti delle attrezzature di lavoro ha un comportamento orientato alla manutenzione straordinaria quindi all’intervento solo in presenza di guasti.
Questo modo di fare è sbagliato per due motivi.
Il primo è che il d. lgs 81/2008(che ha sostituito la legge 626), che dà disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, all’art. 71 comma 4 troviamo:

” Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
a) le attrezzature di lavoro siano:
1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso;
2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all’articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione;
3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all’articolo 18, comma 1, lettera z);
b) siano curati la tenuta e l’aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto”.
All’interno dello stesso articolo 71 troviamo ulteriori prescrizioni per alcune tipologie di attrezzature di lavoro, tra le quali sicuramente rientrano le scaffalature metalliche, in particolare riporto i commi 8, 9, 11:
“8. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, provvede affinché:
a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l’installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l’installazione corretta e il buon funzionamento;
b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte:
1) ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi;
2) ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività;
c) gli interventi di controllo di cui alle lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l’efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente.
9. I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.
11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche è effettuata dall’ISPESL che vi provvede nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL e o di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate dai soggetti di cui al precedente periodo, che vi provvedono nel termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati, con le modalità di cui al comma 13. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.

In sintesi, dall’analisi dei commi come sopra riportati, risulta che l’ispezione e la manutenzione delle scaffalature metalliche è obbligatoria, va eseguita da personale idoneo ed abilitato, e periodicità e tipologia degli interventi sono riportati nel manuale di uso e manutenzione che obbligatoriamente il costruttore delle scaffalature metalliche deve rilasciare.
Questo è il primo errore dell’imprenditore nel non effettuare l’ispezione e manutenzione periodica degli impianti di scaffalatura. Il secondo errore in questo modo di fare è legato alle implicazioni economiche(e qui torno al discorso iniziale sul risparmio).
Effettuando sull’impianto di scaffalatura una manutenzione programmata, è possibile evitare situazioni di pericolo che possono provocare incidenti, infortuni, e impedire interruzioni dell’attività ottimizzando l’uso del magazzino(e questi sono risparmi che ciascun imprenditore nella propria realtà aziendale può quantificare).
Le ispezioni programmate evitano:
1) Infortuni alle persone
2) Danni ai materiali
3) Interruzione dell’attività produttiva
4) Perdite di funzionalità e conseguenti perdite economiche
5) Procedimenti penali a carico dell’acquirente per non aver effettuato una manutenzione corretta

Ciò dovrebbe spingere l’imprenditore a effettuare le ispezioni e manutenzioni periodiche delle scaffalature metalliche, più che gli obblighi di legge. Sono convinto che se si entrasse nell’ordine di idee che la sicurezza nei luoghi di lavoro è un valore aggiunto per l’azienda, il titolare dell’impresa avrebbe tutto l’interesse a fare il massimo invece di viverla come un obbligo legato al rispetto di una legge che molto spesso è anche difficile da comprendere.

Progettare il magazzino in zona sismica

Alla luce degli avvenimenti che hanno colpito L’Emilia Romagna, con le immagini e notizie di distruzione e di morte provocate dal terremoto volevo fare alcune considerazioni su come progettare il magazzino in zona sismica.

Innanzitutto mi ha colpito molto vedere che a differenza del sisma de L’Aquila dove principalmente era stata colpita l’edilizia residenziale, nel caso dell’Emilia Romagna oltre alle strutture residenziali sono state duramente colpite anche quelle produttive nelle quali ci sono state anche perdite di vite umane. Parlando dei danni alle attività industriali ho ancora impresse negli occhi le immagini delle scaffalature metalliche collassate con tutto il loro carico, con le immagini più significative dei pallet di piastrelle di ceramica crollati a terra o delle centinaia di migliaia di forme di Parmigiano Reggiano cadute anche loro a terra con le scaffalature che le sostenevano.

Al di là di quello che si poteva fare e non è stato fatto credo oggi sia utile pensare a ciò che si può fare per esempio quando si devono acquistare scaffalature metalliche per magazzino in zona sismica. Premessa fondamentale è che allo stato attuale in Italia, con la nuova classificazione sismica del territorio, sono previste quattro possibili zone: zone di sismicità alta (zona 1), media (zona 2) e bassa (zona 3), mentre per la zona 4, di nuova introduzione, viene data facoltà alle regioni di imporre l’obbligo della progettazione antisismica. In ogni zona è, infatti, prevista l’applicazione della progettazione sismica con livelli differenziati di severità, salvo, come anzidetto, nella zona 4.

Nel caso di acquisto di scaffalature metalliche, come porta pallet, drive-in, cantilever, assimilabili ad attrezzature di lavoro, quindi in Classe 2, (che a differenza di quelle in Classe 1 quali magazzini autoportanti, soppalchi, ecc. non prevedono un obbligo esplicito al rispetto della normativa antisismica per le costruzioni), secondo me sono due le ragioni che dovrebbero spingere l’imprenditore a scegliere, e direi alle aziende fornitrici a consigliare di acquistare, scaffalature progettate e realizzate per zone sismiche:
-la prima è comunque che l’obbligo di acquistare scaffalature antisismiche proviene dall’applicazione del d. lgs. 81/2008, ex 626, che dà disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nel momento in cui il datore di lavoro o il responsabile del sevizio di prevenzione e protezione vanno ad eseguire un’attenta valutazione dei rischi (tra i quali non possono sicuramente tralasciare di informarsi in che zona sismica si devono installare le scaffalature). Una volta a conoscenza della zona sismica la misura preventiva per evitare infortuni del personale è quella di acquistare una scaffalatura antisismica rivolgendosi a fornitori che siano in grado di progettare e realizzare prodotti idonei ad essere installati nella zona sismica individuata e a rilasciare idonea documentazione che certifichi le strutture come antisismiche
– la seconda motivazione è di carattere economico. Ritorno alle immagini dei danni del terremoto e inviterei ogni imprenditore a valorizzare il materiale che normalmente ha stoccato sulle scaffalature. Nel caso del parmigiano reggiano hanno quantificato un danno complessivo per centinaia di milioni di Euro. Ogni impresa nel proprio piccolo potrebbe avere danni per migliaia, centinaia o milioni di Euro. Bene una semplice misura di prevenzione che è quella di acquistare scaffalature antisismiche, che sicuramente hanno un costo iniziale maggiore rispetto a quelle non antisismiche, permette di risparmiare importi importanti legati al non danneggiamento delle merci, senza considerare gli ulteriori risparmi legati al non dover eseguire attività di ripristino e al non dover interrompere l’attività lavorativa. Altro particolare importante è il miglioramento delle condizioni di sicurezza del personale (purtroppo il terremoto non ci avvisa prima e trovarsi ad operare all’interno di un magazzino dove la merce stoccata sulle scaffalature o le stesse scaffalature cadono giù è estremamente pericoloso).

Oggi le aziende che devono acquistare strutture come le scaffalature metalliche in zona sismica sanno che non possono e non devono più affidarsi al destino ma possono trovare fornitori in grado di progettare e costruire prodotti antisismici in base alle loro esigenze.

Scaffalature metalliche e Sicurezza negli ambienti di lavoro

Oggi la sicurezza negli ambienti di lavoro è uno degli argomenti più trattati e discussi, sia per una aumentata sensibilità delle persone, sia per la risonanza, data a livello mediatico, di incidenti e infortuni molto gravi con perdite di vite umane.
Tralasciando l’aspetto, seppur non trascurabile, dei costi sociali di ogni singolo infortunio, vorrei fare delle valutazioni dal punto di vista imprenditoriale.
Oggi la sicurezza nell’ambiente di lavoro rappresenta, per il titolare di un’azienda, uno dei fattori critici nell’attività d’impresa a cui si rischia di non dare il giusto peso, andandosi a caricare di rischi e responsabilità sia dal punto di vista civile che penale oltre, aggiungo io, ai possibili rimorsi a livello coscienziale (“ho fatto il possibile per evitare la morte o le lesioni permanenti del mio dipendente?”, ecc.).  I riferimenti normativi ci sono, la 626/94, la 81/08, che come spesso accade, si prestano ad interpretazione ma che portano, a mio parere, quasi sempre a una conclusione: per la legge in un modo o nell’altro l’imprenditore è sempre responsabile e per costui non è per niente facile dimostrare di aver fatto il possibile per evitare che l’infortunio accadesse. Quindi, o ha la fortuna di avere un bravo avvocato, tipo uno di quelli che assistono il ns premier, o sennò son guai seri.
La mia esperienza lavorativa mi porta quotidianamente ad essere a contatto con gli ambienti di magazzino, luogo dove l’incidente è spesso in agguato. Non voglio soffermarmi sulla parte burocratica della 626, che vedo generalmente rispettata, ma su un aspetto più pratico: l’acquisto di scaffalature metalliche, prodotto largamente usato nei magazzini.
Quando mi trovo a discutere con un imprenditore per l’acquisto di queste attrezzature, mi sento dire che “gli scaffali tanto sono tutti uguali” oppure “tutti mi garantiscono che lo scaffale è resistente” e quindi, molto spesso, chi deve comprare si lascia affascinare dal prezzo più basso.

Ma le scaffalature, come altre tipologie di prodotto, non sono tutte uguali, sia per le diverse qualità di acciaio che vengono utilizzate dai produttori, sia per i differenti parametri usati nel definire i carichi di rottura e le massime flessioni ammissibili…
Ho avuto modo di vedere in aziende non clienti, scaffali pericolanti dopo essere stati urtati con il carrello elevatore, con elevati rischi per l’incolumità del personale. Ecco questo è un classico esempio che dovrebbe far riflettere colui che procede all’acquisto di queste attrezzature, e tornando al discorso fatto prima quello che dovrebbe fargli dire “ho fatto, o sto facendo, il possibile per evitare la morte o le lesioni permanenti dei miei dipendenti?
Il mio invito e consiglio è di rivolgersi a chi seleziona i fornitori con cui si collabora non in base al prezzo (la sola quotazione economica del prodotto), ma al costo che include anche tutti gli oneri che quel prodotto genererà nel tempo (tra questi quello che costa un infortunio in azienda che non è quantificabile e che sembra non riguardarci sino a quando come si dice dalle nostre parti”non ci si passa”). L’imprenditore deve ottenere dal suo fornitore prove reali e non solo verbali delle qualità del prodotto che gli viene proposto.